Per approfondire
La norma - anzi la doppia norma - stava sotto gli occhi di tutti, come la Lettera rubata di Allan Poe. Si tratta di due leggi che puniscono la propaganda astensionista se fatta da persone che ricoprono un incarico pubblico o da ministri di culto. Qualcosa che in questi giorni sta avvenendo con frequenza sempre maggiore nell'approssimarsi della scadenza del voto referendario, ma che finora e stata rivendicata come un diritto. Invece, secondo la legge, andrebbe sanzionata. Tutti possono consultare il testo di queste leggi, visitando rispettivamente il sito della Camera (www.camera.it) e quello dei costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it).
Vediamo dunque insieme di che cosa si tratta. L'articolo 98 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera afferma che chiunque sia investito di un potere, di un servizio o di una funzione pubblica, nonché «il ministro di qualsiasi culto», e punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni se induce gli elettori all'astensione. A sua volta, l'articolo 51 della legge che disciplina i referendum (la n. 352 del 1970) estende la sanzione prevista dal precedente articolo alla propaganda astensionistica nelle consultazioni referendarie.
Un problema - e che problema! - per i giuristi che avevano liquidato un pò frettolosamente la questione. Un problema doppio per chi lancia appelli all'astensione dall'alto d'una cattedra, o in qualità di sindaco, ministro, presidente di un istituzione pubblica, specie se elevata. Un problema triplo per le gerarchie ecclesiastiche, per i vescovi, per le migliaia di parroci.
E, naturalmente, ignorantia iuris non excusat. Le polemiche sull'astensione hanno accompagnato tutta la campagna referendaria e sono destinate a scaldarsi ancora. Ma stavolta non si tratta di una discussione: ci sono due leggi che parlano chiaro. E' legittimo spendersi in favore del non voto? La questione ha innescato un diluvio di polemiche, talvolta al di sopra delle righe. Eppure l'opinione che accusa di scorrettezza costituzionale l'astensionismo “militante” non è priva d'argomenti.
In primo luogo l'argomento storico, poiché sicuramente i costituenti non concepirono il quorum per sommare contrari e indifferenti in un unico paniere. In secondo luogo l'argomento letterale, giacché l'articolo 48 della Carta definisce il voto un “dovere civico”, e ne garantisce altresì la segretezza, mentre dinanzi a una campagna astensionistica chi si reca alle urne viene già schedato come complice del “Si”. In terzo luogo l'argomento sistematico, dato che a sua volta l'articolo 75 della Costituzione parla di «voti» e «votazione» al referendum, e quindi il dovere di votare s'estende pure a tale fattispecie. In quarto luogo l'argomento teleologico, poiché nello spirito della Carta il quorum funziona da termometro della serietà del referendum, serve insomma ad evitare che una legge – magari approvata a larga maggioranza in Parlamento - venga poi abrogatada una piccola frazione del corpo elettorale.
Serve dunque a respingere le istanze referendarie di scarsa l’importanza, mentre in questo caso nessuna voce del fronte astensionista nega l'importanza della prossima consultazione elettorale. Da qui una doppia conclusione.
Per i comuni cittadini, che restano ovviamente liberi di depositare o meno il proprio voto, anche se la seconda soluzione non rappresenta certo un esempio di civismo, quando non sia l'effetto di un disinteresse motivato. Per i sostenitori dell' astensione, che viceversa sono responsabile d'una grave scorrettezza, specie se parlano da un pulpito pubblico. Una tesi, un'interpretazione come un'altra? Può darsi; e del resto il diritto e il regno dell'opinabile. Ma di fronte alle leggi esistenti, magari dimenticate come molte altre del nostro infinito sistema legislativo, e di fronte a due norme che parlano così chiaro, comminando sanzioni severe per chi non le rispetta, sarà difficile ancora parlare di opinioni e interpretazioni.
Michele Ainis
